Arbitri, funzionari e pubblici ufficiali non hanno l’obbligo di inviare le fatture elettroniche non in regola ai fini dell’imposta di bollo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, affinché quest’ultimo le regolarizzi. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 570 del 30 agosto 2021. Tramite il Sistema di Interscambio, la fattura elettronica che non è in regola ai fini dell’imposta di bollo si trova nella disponibilità dell’Agenzia, prima di esser ricevuta dal soggetto cui è destinata e che rientra fra quelli definiti dal secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. n. 642 del 1972. Pertanto il competente dell’ufficio del Registro è nella condizione di regolarizzare detta fattura, ancor prima che la stessa pervenga al suo destinatario. Con provvedimento del 4 febbraio 2021 il direttore dell’Agenzia delle entrate ha specificato che, nel caso di omesso, carente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al suo domicilio digitale registrato nell’elenco Inipec (articolo 6-bis Dlgs n. 82/2005), contenente:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore
b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento
c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata
d) gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata
e) l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.
Il destinatario della comunicazione, anche per il tramite di un intermediario, può fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, chiarimenti in merito ai pagamenti dovuti, anche tramite i servizi online offerti dall’Agenzia.
L’Agenzia ritiene, dunque, che la le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta devono essere regolarizzate secondo quanto disposto dal predetto provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
Nei casi diversi dalla fatturazione elettronica, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi dell’articolo 19 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Autore: La redazione PERK SOLUTION