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Recupero anticipato del disavanzo da riaccertamento straordinario: necessaria delibera consiliare corredata dal parere dell’organo di revisione

Qualora l’ente intenda modificare le tempistiche con cui ha, in precedenza, deciso di recuperare il maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, dovrà adottare, nel rispetto del principio del contrarius actus, apposita delibera – corredata dal parere dell’organo di revisione – che certifichi l’ammortamento anticipato del disavanzo e le misure adottate in concreto per il suo raggiungimento, dando conto del nesso causale fra i due profili. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 24/2024/PRSE, nell’esaminare per il tramite delle relazioni trasmesse dall’organo di revisione, i bilanci di previsione ed i rendiconti di un Comune.

Nel caso di specie, la Sezione ha constatato il ripiano integrale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, riportando un valore positivo del risultato di amministrazione disponibile (lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il suddetto miglioramento è dipeso dal risultato della gestione di competenza, rappresentato dalla differenza tra accertamenti e impegni. La Sezione reputa necessario che il Comune concluda, sostanzialmente e anche formalmente, il percorso del suo recupero.

Invero, il disavanzo applicato al bilancio e non effettivamente recuperato, o recuperato solo parzialmente, deve trovare applicazione al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione; laddove, invece, l’ente sia stato particolarmente rapido nel recupero, e perciò virtuoso, senza attendere il decorso del termine trentennale, si pone la questione riguardante le modalità con cui è possibile ritenere, sotto l’aspetto concreto e formale, chiuso il rientro dal c.d. extra deficit, anche al fine di evitare lo stanziamento delle quote di recupero nelle annualità successive, liberando così spazi finanziari. Ciò anche a garanzia dei fondamentali principi di trasparenza e veridicità dei documenti contabili sia in sede previsionale che consuntiva.

Nel caso di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario è pur sempre necessario, in particolare sotto il profilo contabile, verificare il nesso che ricorre fra le attività, non oggetto di preventiva e specifica individuazione, poste in essere dall’ente e l’effettivo recupero anticipato del disavanzo maturato in sede di riaccertamento straordinario dei residui, approvando formalmente le relative risultanze: tali operazioni, difatti, si rendono necessarie e rappresentano il presupposto per non dover procedere all’iscrizione, in uscita, della quota annuale di recupero.

 

La redazione PERK SOLUTION

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