I componenti la giunta comunale nei cui confronti, per l’argomento all’ordine del giorno, sia ricorribile il dovere di astensione ex articolo 78, comma 2, TUEL, concorrono comunque alla formazione del quorum strutturale per la validità della seduta, pur non potendo votare sull’argomento. Pertanto, in assenza di una specifica regolamentazione comunale, la giunta potrà regolarmente deliberare con il raggiungimento del quorum funzionale della maggioranza dei membri votanti. Inoltre, la sottoscrizione della procura alla lite, in quanto atto dovuto e vincolato, non può far incorrere il sindaco nella violazione del dovere di astensione.
Del resto ciò corrisponde al dato letterale della norma che richiedendo l’astensione dalla discussione e dalla votazione presuppone, comunque, la presenza nel consesso e, dunque, il conteggio ai fini del quorum strutturale necessario per la validità della seduta anche dei quei membri che, in relazione ai diversi punti in trattazione, potrebbero potenzialmente trovarsi in conflitto di interesse.
Una diversa interpretazione della norma, in assenza come nel caso in esame di disposizione regolamentari sul funzionamento della giunta comunale, porterebbe a conclusioni non accettabili, potendosi altrimenti prefigurare casi di paralisi decisionale dell’ente locale per l’impossibilità di deliberare regolarmente su specifici argomenti, magari urgenti e indifferibili.
È il chiarimento fornito dal Ministero dell’Interno sulla ricorrenza delle condizioni preclusive ex art.78 comma 2 del TUEL e sul quorum strutturale per la validità della riunione della giunta comunale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION