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Pubblicato in G.U. il decreto Election Day 2024

È stato pubblicato in G.U. n. 23 del 29 gennaio 2024 il decreto n. 7/2024, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale”.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio 2024, fissa le elezioni europee all’8 e 9 giugno e l’accorpamento delle amministrative e regionali. Per l’anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all’articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all’articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento.

L’art. 2 modifica e integra la vigente disciplina del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni dettata dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), intervenendo, in particolare, sulle disposizioni dedicate, rispettivamente, alla revisione delle anagrafi della popolazione residente (comma 233) e alla determinazione della “popolazione legale” (comma 236).

L’art. 3 interviene per garantire uniformità in tutto il territorio nazionale sia in ordine alla determinazione dei capoluoghi di provincia, evitando che sia lasciata alla mera discrezionalità delle amministrazioni provinciali, sia con riferimento al sistema elettorale agli stessi applicabile. Si stabilisce, infatti, che il sistema elettorale applicabile a tutti i comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dal relativo numero di abitanti, è quello previsto dagli articoli 72 e 73 del T.U.O.E.L. per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In base a tale sistema, il consiglio comunale è eletto con metodo proporzionale e per l’elezione del sindaco si fa luogo a un turno di ballottaggio, ove nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Si disciplina, inoltre, l’ipotesi in cui la denominazione della provincia sia costituita dal nome di più comuni, stabilendo che in tal caso il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni medesimi. Ciò anche al fine di valorizzare lo status degli enti locali da cui la provincia deriva la propria denominazione e in conformità, del resto, a quanto già previsto dalla legge 11 giugno 2004, n. 148 istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani.

L’art. 4 innalza il limite da due a tre mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti eliminando, al contempo, ogni limite di mandato nei comuni fino a 5.000 abitanti. In deroga all’articolo 71, comma 10, del TUEL, si dispone che per l’anno 2024, per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l’elezione è nulla.

 

La redazione PERK SOLUTION

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