Con la Circolare DAIT n.28 del 28 maggio 2021, il Ministero dell’Interno rende noto che il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-9, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 123 del 25 maggio 2021, prevede, la proroga di alcuni termini in materie di competenza del Ministero dell’interno. In particolare, l’articolo 52, comma 2, stabilisce esclusivamente che “per gli enti locali che abbiano incassato le anticipazione di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è differito al 31 luglio 2021:
a) Il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2020 per gli enti locali, di cui all’articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 de/2000.”. L’elenco dei soli enti interessati al suddetto differimento dei termini, rilevato dai dati forniti dalla Cassa Depisti e Prestiti e previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, è reperibile sulla intranet DAIT al seguente indirizzo https://intradait.interno.it/eintradait /intranet/finaloca/documenti/Elenco_Enti_per_differimento_bilanci_rendiconti_al_31 luglio_ 2021.
Resta fermo, comunque, il termine del 31 maggio 2021, previsto dall’articolo 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56, per l’approvazione della deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 e il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 nei confronti degli altri enti locali non rientranti nelle fattispecie di cui all’articolo 52 del predetto decreto-legge 73/2021.