L’articolo 33-ter della legge n. 79/2022, di conversione del D.L. n. 36/2022, “c.d. decreto PNRR 2”, proroga di quattro mesi, limitatamente all’annualità 2022, i termini per l’utilizzazione, l’eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti per l’effettuazione di una serie di interventi, indicati, rispettivamente, al terzo, quarto e sesto periodo dell’articolo 30, comma 14- bis, del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019):
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 maggio di ciascun anno) entro il quale il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 giugno di ciascun anno) entro il quale, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo deve essere revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell’interno;
– il termine (fissato in via ordinaria al 15 ottobre di ciascun anno) entro il quale i comuni beneficiari dei contributi oggetto di revoca e contestuale riassegnazione sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori.
La finalità è quella di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile.
La redazione PERK SOLUTION