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Proroga tecnica solo in casi limitati e precisi, serve la gara aperta

Con Delibera n. 256 del 24 maggio 2024, l’ANAC – nell’ambito dell’indagine conoscitiva di carattere generale avente ad oggetto i controlli effettuati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e forniture, previa analisi, tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), degli affidamenti di importo maggiormente significativo per i quali sono stati acquisiti i relativi CIG – ha ribadito che l’opzione di proroga, cosiddetta “tecnica”, di cui all’art. 106 co. 11 del Codice (ratione temporis vigente) e identificata come “proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.

La proroga per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante deve essere stata prevista a monte, all’interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, deve tener conto di tutte le opzioni previste. L’attivazione della proroga dovrebbe avere carattere eccezionale e non essere la regola con cui colmare dei vuoti tra la scadenza di un contratto e l’individuazione del nuovo aggiudicatario, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell’Amministrazione È pacifico, inoltre, che la proroga possa essere attivata solo prima della scadenza del contratto e non successivamente risolvendosi altrimenti in un nuovo affidamento diretto, e che all’atto della sua attivazione risulti già indetta la nuova procedura.

Nel caso di specie, l’Autorità ha rilevato che l’Azienda Ospedaliera, selezionata per l’indagine, non ha mai portato a compimento alcuna procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento degli appalti di servizi di vigilanza e portierato, ‘adattando’ i contratti stipulati tra il 2010 ed il 2011 sino ad oggi, in totale distonia con la normativa legislativa volta alla promozione di una adeguata tutela della concorrenza e del mercato.

“Il quadro complessivo che emerge dall’esame della documentazione acquisita dall’Autorità consente di rilevare che l’Azienda Ospedaliera ‘dei Colli’ ha agito in plurime occasioni secondo criteri di ‘amministrazione dell’emergenza’, evidenziandosi il ricorrere di apprezzabili difficoltà programmatorie derivanti in larga misura da deficienze/carenze della struttura organizzativa. In buona sostanza, dunque, Anac sottolinea che l’Azienda Ospedaliera nata il primo gennaio 2011, non ha ancora ad oggi adeguati strumenti in termini di risorse umane e materiali per poter fronteggiare compiti e adempimenti diventati, via via, nel tempo, sempre più gravosi”.

 

La redazione PERK SOLUTION