Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere n. 115048/2022– in riscontro ad un quesito in merito alle tipologie di assunzioni che possono essere ricomprese nel calcolo della riserva prevista dall’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare se le assunzioni mediante procedura di stabilizzazione ex articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e quella mediante mobilità ex articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 siano rilevanti al fine di determinare la quota destinata alle progressioni verticali – ha chiarito che una volta determinato in base alla percentuale del 50% il numero delle posizioni disponibili destinate all’accesso dall’esterno, esse saranno accessibili solo e soltanto dall’esterno e, quindi, intangibili rispetto a qualsiasi altra procedura a carattere riservato, quantunque volta alla valorizzazione del personale già in servizio presso l’ente, come è il caso delle stabilizzazioni ex articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75/2001. Una volta individuato il cinquanta per cento da destinare all’esterno, l’ente potrà eventualmente decidere di coprire il fabbisogno di personale per il restante cinquanta per cento per cento facendo ricorso a progressioni verticali, stabilizzazioni o mobilità. La mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 non costituisce accesso dall’esterno in senso proprio, trattandosi di un procedimento diretto ad acquisire mediante cessione di contratto una professionalità già dipendente di una pubblica amministrazione e, quindi, “interna” all’apparato pubblico inteso in senso lato e contrapposto al mercato del lavoro esterno.
La redazione PERK SOLUTION