La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 272/2022, in risposta a specifico quesito di un Ente in merito alle corrette modalità di determinazione della spesa per progressioni verticali ai fini della verifica della capacità assunzionale dell’ente, ai sensi dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019, ha evidenziato che qualora l’ente intendesse procedere all’interno della programmazione del fabbisogno di personale all’attivazione di progressioni verticali, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis del d. lgs. 165/2001, il budget assunzionale deve ritenersi eroso per l’integrale costo della retribuzione relativa alla nuova categoria di inquadramento.
I magistrati, dopo aver richiamato la normativa di riferimento, ricordano che la progressione verticale di cui all’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2011 comporta l’accesso del dipendente ad un nuovo posto di lavoro, si risolve in una ipotesi di novazione oggettiva del rapporto di lavoro (cfr. Corte di cassazione SS.UU. civ. 20 ottobre 2017; cfr. anche, conforme: SS.UU. civ. 20 dicembre 2016, n. 26270), e perciò impone di ritenere che il budget assunzionale è eroso per l’integrale costo della retribuzione e non per l’importo differenziale fra la categoria di provenienza e quella di destinazione. Tale interpretazione risulta coerente con l’orientamento secondo il quale il limite individuato dall’art. 33, comma 2, d.l. n. 34 del 2019: “(…) non consente all’ente di esercitare la facoltà assunzionale qualora tale scelta si traduca in un ulteriore appesantimento della spesa corrente, con conseguenti possibili ricadute sulla capacità di assicurare il rispetto dell’equilibrio di bilancio”, tanto che “(…) anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti della capacità assunzionale dell’ente”.
La redazione PERK SOLUTION