La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 148/2024, in riscontro ad una richiesta di parere in merito alla possibile esclusione dai tetti di spesa di alcune risorse destinate alle cd. “progressioni in deroga”
introdotte dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL 2019 – 2021, ha evidenziato la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi dell’art. 13 comma 8 del CCNL 16/11/2022, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e, pertanto, non è esclusa dal computo del tetto di spesa calcolata secondo quanto prevede l’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La Sezione chiarisce che non esiste una definizione normativa del monte salari e che, tuttavia, tale espressione viene convenzionalmente utilizzata in tutti i contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al
fondo per i trattamenti accessori. Rientrano in tale definizione tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, come rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 165/2001, a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori e riflessi a carico dell’amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative, mentre non costituiscono base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese etc., né concorrono alla determinazione del monte salari gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.
Le norme che riportano la locuzione “oneri per rinnovi contrattuali” fanno, invece, più concreto e specifico riferimento agli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva integrativa e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, certificati, ai fini del controllo sulla compatibilità con i vincoli di bilancio, dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001.
La Sezione osserva, altresì, che nessun elemento sostiene una assimilazione della quota del monte salari 2018 agli oneri per i rinnovi contrattuali, dal momento che il monte salari è un valore economico che ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento per il personale, mentre gli oneri per i rinnovi contrattuali individuano il maggior -e nuovo- valore correlato alla stipula di un diverso accordo di lavoro.
In definitiva, l’interpretazione letterale e logico-sistematico dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022 e dell’art. 1, comma 612, legge n. 234/2021, conduce a ritenere che la quota del monte salari 2018, utilizzata per finanziare progressioni verticali ai sensi del comma 8, dell’art. 13, non sia assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e quindi non possa essere esclusa dai tetti di spesa secondo la previsione dell’art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e s.m.i..
La redazione PERK SOLUTION