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Progressioni economiche orizzontali: Ultimi orientamenti ARAN

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi Aran in materia di progressioni economiche orizzontali:

CFL263: L’esperienza pregressa, maturata in qualità di dipendente di una società in house cui si applica il CCNL Commercio, può essere utile ai fini delle progressioni economiche di cui all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022?
Con riferimento al quesito in esame, si osserva che l’”esperienza” che la disposizione contrattuale, contenuta all’art. 14 comma 2 lett. d) del CCNL 16.11.2022, intende valorizzare ai fini delle progressioni economiche può essere solo quella maturata nello stesso o altro comparto di una pubblica amministrazione riconducibile al D.Lgs 165/2001. Pertanto, nel caso di specie, si esclude che l’esperienza maturata dal personale presso una società in house, cui si applica il CCNL commercio terziario, possa essere valorizzata per i fini dell’istituto delle progressioni economiche.

CFL 264: Un istruttore di vigilanza, nel corso dell’anno, viene incaricato di funzioni di coordinamento mediante atto formale. All’atto del conferimento, gli può essere riconosciuta, con la stessa decorrenza, la maggiorazione del differenziale stipendiale di cui all’art. 96 del CCNL del 16.11.2022?
In relazione al quesito in oggetto non può che evidenziarsi che l’incremento del differenziale stipendiale ordinario previsto dall’art. 96 del CCNL del 16.11.2022, come espressamente ivi previsto, spetta al personale della Polizia locale inquadrato nell’area degli istruttori che “risulti titolare di funzioni di coordinamento, connesse al maggior grado rivestito ai sensi della legge n. 65/1986, attribuite con atti formali secondo i rispettivi ordinamenti”.
Dalla formulazione letterale della norma si evince che il requisito che legittima l’attribuzione del differenziale maggiorato, ossia l’attribuzione formale delle funzioni di coordinamento, deve sussistere al momento della decorrenza della progressione economica, qualora l’interessato ne sia beneficiario.

CFL 265: Il differenziale stipendiale maggiorato di cui all’art. 96 del CCNL Funzioni Locali 16 novembre 2022, in caso di revoca dell’incarico di coordinamento che ne ha costituito il presupposto, cessa di essere corrisposto?
Con riferimento al quesito in esame, preme evidenziare che il CCNL non ha previsto, per i casi di cambio di funzioni, forme di decurtazione dei differenziali stipendiali maggiorati acquisiti ai sensi degli artt. 92, 96 e 102 del CCNL 16.11.2022, i quali diventano a tutti gli effetti componenti stipendiali ex art. 73, comma 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022.

 

La redazione PERK SOLUTION

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