Il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente. È questa la risposta fornita dal Ministero dell’Interno ad un quesito posto da un’Unione, volto ad appurare se, ai sensi dell’articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, si debba procedere ad individuare il Presidente dell’organo collegiale solo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell’Elenco dei revisori dei conti degli enti locali.
Il ministero ricorda che, in base all’articolo 1, comma 3, del Regolamento recante: “Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n.23, le unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ciò in quanto, al momento della pubblicazione del Regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell’organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di unioni.
Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, ha introdotto il comma 3-bis dell’articolo 234 del citato testo unico che prevede che nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di revisori anche per i comuni che ne fanno parte. In seguito, l’articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n.56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.
L’articolo 57 ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, ha poi introdotto il comma 25 bis all’articolo 16 del decreto legge 138, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell’organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, anche i consigli delle unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell’organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Ne consegue che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall’elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall’ente.
La redazione PERK SOLUTION