Il dipendente pubblico, che ha prestato lavoro quale volontario di Protezione Civile, potrà accedere all’incentivo economico previsto dall’articolo 63 del decreto Cura Italia per i giorni del mese di marzo 2020 nei quali ha effettuato le attività di Protezioni Civile, essendo tali giornate equiparabili a quelle che avrebbe trascorso, in qualità di dipendente, presso la propria sede di lavoro. È in sintesi la risposta dell’Agenzia delle entrate ad una istanza di interpello formulata da un dipendente comunale.
L’art. 63 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha previsto l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria, abbiano prestato servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020, senza poter adottare, quale misura di prevenzione all’epidemia in atto, la modalità del telelavoro o del lavoro agile (c.d. “smart working”). Il bonus non concorre alla formazione della base imponibile ed è rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede, nel predetto mese.
L’Agenzia evidenzia che l’articolo 39 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (c.d. “Codice della Protezione Civile”) prevede, al comma 1, che ai volontari aderenti ai soggetti iscritti all’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (di cui fa parte la Croce Rossa Italiana), impiegati in attività di soccorso e di assistenza in vista o in occasione di eventi emergenziali, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto a garantire loro il mantenimento del posto di lavoro, il trattamento economico e previdenziale, nonché la copertura assicurativa. A sensi del successivo comma 4, il datore di lavoro ha la possibilità di richiedere il rimborso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dell’equivalente degli emolumenti versati al dipendente legittimamente impegnato come volontario. Tali rimborsi possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d’imposta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Pertanto, il lavoro prestato quale volontario della Protezione Civile, si configura come una “diversa” modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e, pertanto, il dipendente comunale che abbia svolto attività di volontariato non può considerarsi assente (circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo economico), bensì tenuto ad una diversa modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, con conseguente riconoscimento dell’incentivo economico.
Autore: La redazione PERK SOLUTION