È stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 1 comma 800 della Legge di Bilancio 2021 che definisce le modalità in base alle quali il contributo di cui all’art. 1 comma 797 è attribuito all’ambito territoriale e da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
Si rammenta che i commi 797-804 dell’art. 1 della legge 178/2020, recano misure volte al potenziamento dei servizi sociali comunali, gestiti in forma singola o associata, e dei servizi territoriali di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs n. 147 del 2017, che includono:
a) segretariato sociale;
b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all’articolo 5, comma 2;
c) tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali, in attuazione dell’accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
g) servizio di mediazione culturale;
h) servizio di pronto intervento sociale.
La finalità è quella di raggiungere un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali, definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell’ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.
A tal fine è previsto un contributo economico che ammonta:
• ad euro 40.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
• ad euro 20.000,00 annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
Ai fini della concessione del contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, dovrà inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell’anno precedente, assunti dai comuni che fanno parte dell’ambito ed eventualmente direttamente dall’ambito, facendo riferimento al personale a tempo indeterminato effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
b) la suddivisione dell’impiego dei suddetti assistenti sociali di cui alla lettera a) per aree di attività.
Il contributo sarà attribuito con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno di ciascun anno, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. A tal fine, in sede di decreto annuale di riparto del fondo è riservata una quota massima pari a 180 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il contributo non spetta in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni richieste.
Spetta, altresì, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso.
I Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale vigenti.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni possono indire possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti richiesti: ovvero, essere titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso ed aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha diramato anche la Nota 1139 del 4 febbraio 2021 con la quale comunica che sono in via di definizione le modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo ed è in via di definizione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all’ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai comuni che ne fanno parte ed eventualmente all’ambito stesso. Dei citati provvedimenti, una vota definiti sarà data tempestiva comunicazione, insieme alle relative istruzioni e ai chiarimenti necessari, in vista della scadenza prevista dalla normativa per la comunicazione dei dati necessari al ministero prevista per il prossimo 28 febbraio. La nota evidenzia, altresì, che il contributo costituisce finanziamento stabile a copertura dei costi di ogni assistente sociale (equivalente a tempo pieno) assunto a tempo indeterminato eccedente e non esuberante le soglie minima e massima sopra richiamate.
Anci ha predisposto una Nota che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.