L’attività di verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, svolta dai soggetti o dal soggetto individuati dal comma 6, nel rispetto delle condizioni di incompatibilità di cui al successivo comma 7, nonché caratterizzata in concreto da una particolare complessità che consenta di derogare al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, è incentivabile a norma dell’art. 113 del medesimo decreto legislativo, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante. È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 87/2020, in risposta ad una richiesta di parere, in merito alla possibilità di remunerare il tecnico dipendente pubblico posto in ausilio all’amministrazione appaltante, per l’attività di verifica del progetto di un’opera pubblica, ex art. 26 lettera C) Dlgs. 50/2016.
La Sezione osserva che la “verifica preventiva della progettazione” è attività disciplinata dall’intero art. 26 del Codice, e che si articola in differenti accertamenti, enucleati dal quarto comma, con elencazione non esaustiva (come si evince dall’utilizzo dell’inciso “in particolare” che precede l’elencazione).
Al riguardo, non sussistono indici normativi a sostegno della ipotesi di incentivabilità della sola attività complessivamente intesa, potendosi ben ammettere che la medesima attività sia suddivisa in sottofasi, ognuna delle queali risulti astrattamente incentivabile, evidentemente per quota parte. Parimenti, non sembrano sussistere disposizioni ostative alla possibilità di incentivare il dipendente di altra amministrazione a fronte dello svolgimento di funzioni tecniche.
L’art. 113, comma 5, quarto periodo del codice nell’affermare che “Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo” ammette implicitamente la possibilità per il dipendente pubblico di essere remunerato per funzioni tecniche anche da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Tale lettura appare poi coerente con la ratio della norma, che si è evoluta nel tempo passando da quella di incentivare prestazioni specialistiche poste in essere per la progettazione di opere pubbliche, per le quali le amministrazioni pubbliche che non dispongano di personale interno qualificato dovrebbero ricorrere al mercato attraverso il ricorso a professionisti esterni a quella, più generale, di accrescere l’efficienza della spesa attraverso l’incentivazione di un novero di attività, anche puramente amministrative, pur sempre funzionali alla realizzazione di appalti. Tale finalità non sembra in effetti in alcun modo contraddetta dal ricorso a professionalità reperibili nell’ambito dei soggetti qualificati come amministrazioni aggiudicatrici.