L’esclusione dal tetto di spesa sancito dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 deve considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del Fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondente alla quota di proventi contravvenzionali, eccedente le riscossioni del precedente esercizio finanziario, derivanti dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell’esercizio corrente, senza che in essa possano esservi ricomprese anche quelle accertate nell’esercizio precedente ed incassate nell’esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 171/2021, in riscontro ad una richiesta di quesito volta ad appurare se il fondo risorse decentrate, nella parte variabile destinata al trattamento accessorio del personale di polizia locale, debba essere composto da sole eccedenze di incassi, rispetto all’esercizio precedente, riconducibili ad accertamenti del medesimo esercizio finanziario o anche da eccedenze aventi titolo in accertamenti di plurimi e pregressi esercizi.
La Sezione rammenta che le esigenze di contenimento della spesa, insite nel vincolo posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, rendono necessaria una soluzione restrittiva del quesito, anche al fine di evitare che un aumento incondizionato delle risorse stanziabili per il trattamento retributivo accessorio possa dar luogo ad una lievitazione altrettanto incondizionata della base retributiva, che dovrà essere considerata per il calcolo degli incrementi stipendiali in vista dei rinnovi della contrattazione collettiva. Risulta imprescindibile che le risorse finanziarie previste dall’art. 208 del d.lgs. n. 285/1992 e destinate alla retribuzione accessoria di parte variabile si esauriscano nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento della sicurezza stradale e monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nello stesso esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.
Solo in questo momento le maggiori risorse destinate all’integrazione salariale troverebbero giustificazione in quanto eziologicamente connesse ad un effettivo incremento di efficienza amministrativa indotta dai progetti attuati dal personale di polizia locale. A tali condizioni le maggiori entrate risulterebbero finanziariamente neutre per il bilancio dell’ente e come tali utilizzabili in chiave di emolumenti addizionali.
Qualora confluisse nel Fondo risorse decentrate un’eccedenza di incassi comprensiva anche di accertamenti derivanti da esercizi pregressi, verrebbe meno quell’imprescindibile collegamento programmatico-funzionale tra maggiori riscossioni di un dato esercizio finanziario e l’attuazione dei progetti di potenziamento urbano in esso previsti. Si tratterebbe cioè della riscossione di entrate non generate per effetto dell’attività incentivata e, pertanto, non finanziariamente neutrali per il bilancio dell’ente né utilizzabili per l’erogazione del trattamento accessorio incentivante.
Pertanto, gli incassi in questione si esauriscono nelle sole maggiori entrate funzionalmente e cronologicamente riconducibili allo sviluppo dei progetti di potenziamento di sicurezza stradale e di monitoraggio territoriale, sulla base di accertamenti e riscossioni compiuti nel medesimo esercizio finanziario cui si riferisce l’attuazione dei progetti stessi.
Autore: La redazione PERK SOLUTION