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PNRR, Piccoli comuni: la circolare ministeriale sul fondo per assunzioni segretari e personale nei piccoli Comuni

Con la circolare del Dipartimento degli Affari Interni e Territori n. 84 del 3 luglio 2023 sono state fornite le indicazioni operative per le modalità di utilizzo, monitoraggio e rendicontazione delle complessive risorse attribuite al Fondo di cui all’articolo 31-bis, co. 5, del decreto-legge n.152/2021, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, attuatori di progetti inseriti nel PNRR.

Con il DPCM del 30 dicembre 2022 si è data attuazione all’ articolo 31-bis, co. 5, in cui è stata prevista l’istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per contribuire alla copertura dell’onere delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l’attuazione dei progetti del PNRR da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con il citato provvedimento sono state ripartite le risorse del fondo in relazione alle richieste degli enti, specificando nell’apposita tabella allegata, oltre all’ammontare del finanziamento corrisposto per ciascuna annualità fino all’anno 2026, nonché le specifiche professionalità suddivise
per categoria di inquadramento e correlate ai progetti indicati dai medesimi enti.

La Circolare chiarisce la possibilità di modificare il profilo professionale da assumere, nell’ambito della medesima categoria professionale ovvero l’Area di
Inquadramento indicate precedentemente nell’istanza. In tal caso, per quanto attiene ai profili di rendicontazione, gli enti dovranno inviare una richiesta di rimodulazione, coerente con le finalità del progetto, del personale da assumere, motivando le mutate e sopravvenute esigenze assunzionali, nei limiti dell’entità del contribuito attribuito ed individuato sulla base della tabella 1 del citato DPCM, per ogni singolo ente e per singola annualità. In ogni caso, non sarà possibile utilizzare il finanziamento ottenuto per l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto differente rispetto a quello autorizzato, in quanto l’assegnazione dei contributi ai Comuni beneficiari è avvenuta con riferimento ai soli progetti dei quali gli enti hanno dichiarato di essere soggetti attuatori. Non sarà inoltre possibile utilizzare le risorse del fondo per incrementare le ore del personale già in servizio, anziché di procedere con nuove assunzioni. La norma, infatti, persegue l’obiettivo di reclutare nuovo personale. L’articolo 31-bis, co. 1, del decreto legge n. 152/2021 specifica, infine, che le risorse del fondo possono essere utilizzate per “assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale”.

Con riferimento al contributo destinato a sostenere gli oneri dei segretari comunali ex art. 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la circolare rammenta che il contributo, pari ad € 40.000,00 per ciascuna delle annualità dal 2023 al 2026, sarà erogato secondo l’ordine di graduatoria predisposta avendo riguardo alle priorità individuate all’art. 4 del DPCM del 1° maggio 2023 e nei limiti delle risorse disponibili. Nell’evidenziare come il diritto all’erogazione del contributo sia in ogni caso condizionato, nell’ipotesi in cui la sede risulti vacante, alla nomina del segretario entro i 120 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, l’art. 5 del decreto prevede altresì l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario. È previsto, inoltre, l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.

I Comuni beneficiari delle risorse sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’interno, entro il 31 Marzo di ogni anno a decorrere dal 31 marzo 2024 fino al 31 marzo 2027, apposita certificazione di rendicontazione con la quale attestano di aver utilizzato, in qualità di attuatore dei progetti previsto dal PNRR, l’importo del contributo nell’esercizio finanziario riferito all’annualità precedente e a riversare al Capitolo 3560 capo XIV art. 3 “Entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno – Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo non utilizzato. Soltanto per le annualità 2022 e 2023 è prevista un’unica certificazione da trasmettere entro il 31 marzo 2024. La presentazione del rendiconto è un obbligo espressamente previsto dall’art. 158 del TUEL. Per facilitare gli enti nella trasmissione del rendiconto sarà realizzato un modello informatizzato di certificato che sarà reso disponibile, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati”). La mancata presentazione del rendiconto comporta l’obbligo di restituzione del contributo assegnato come previsto dal citato articolo 158. Entro il 10 febbraio di ogni anno, con comunicato da pubblicarsi sul sito della Direzione Centrale per la Finanza Locale, saranno fornite indicazioni circa i criteri da seguire per il corretto invio del certificato telematico di rendiconto.

 

La redazione PERK SOLUTION