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Più tempo ai comuni per l’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica

L’articolo 12, comma 7 del DDL di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. Milleproroghe), al fine di concedere più  tempo ai comuni stante l’attuale situazione di crisi,  proroga al 30 giugno 2021 il termine concesso per procedere all’acquisto degli impianti di illuminazione pubblica, derogando, così, alla previsione di cui all’articolo 34, comma 22, del decreto-legge-18 ottobre 2012, n. 179, che dispone – per gli affidamenti diretti a società partecipate che operano in settori regolamentati – la cessazione dell’affidamento alternativamente alla data di scadenza del contratto ovvero, in mancanza di termine contrattuale, al 31 dicembre 2020. L’articolo 34 del d.l. n. 179/2012 prevede – per i servizi pubblici locali di rilevanza economica – che al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante. La relazione deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. In sostanza, i Comuni devono procedere, anche in via forzosa, all’acquisizione della proprietà degli impianti, per poi esperire la gara di affidamento del servizio. Sul tema, si ricorda che l’ANAC, con comunicato del 27 febbraio 2019,  a seguito di specifiche indagini condotte sulle procedure di affidamento del cd. “servizio luce” e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ha fornito indicazioni operative ai Comuni sull’approvvigionamento del servizio di illuminazione pubblica – ivi comprese le fasi di efficientamento e adeguamento dei relativi impianti.
Le principali anomalie emerse dagli approfondimenti condotti all’Agenzia, riguardavano in sintesi le seguenti violazioni:
– violazione delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 e s.m.i.) per omessa acquisizione del CIG ovvero per acquisizione di CIG non perfezionati od ancora per (errata) acquisizione di Smart-CIG nei casi in cui è previsto l’obbligo del CIG;
– violazione degli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, previsti dall’art. 7, comma 8, e art. 6, comma 11, e del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile ai casi oggetto di indagine (ora art. 213, comma 8, d.lgs. n. 50/2016);
– omissione contributiva nei confronti dell’Autorità per mancata acquisizione del CIG ovvero di CIG non perfezionati;
– ipotesi di danno alla concorrenza nel settore dei servizi di pubblica illuminazione;
– violazione del divieto di rinnovo tacito di contratti di appalto previsto dall’allora vigente art. 57, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente nullità dei rinnovi stessi;
– mancato avvio delle procedure di riscatto degli impianti.
Con comunicato del 14 settembre 2016, l’Autorità, per consentire il superamento delle criticità emerse nell’affidamento di servizi sociali complessi, aveva ribadito la necessità che le stazioni appaltanti provvedessero alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali o prestazionali. Inoltre, era stata richiamata l’attenzione sull’efficacia, ai fini dell’apertura alla concorrenza, di ulteriori strumenti, utili ad agevolare la partecipazione degli operatori alle procedure di affidamento, quali l’avvalimento dei requisiti di partecipazione, il ricorso al subappalto e la partecipazione in forma raggruppata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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