Il Segretario Nazionale dell’ANCI ha inviato, al Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, una richiesta di proroga al 30 novembre 2021 del termine per avviare i lavori delle piccole opere pubbliche finanziate in virtù dell’articolo 1 comma 32 della Legge 160/2019.
Nella missiva, il Segretario segnala le difficoltà riscontrate da numerosi Comune impossibilitati a rispettare l’attuale scadenza del 15 settembre; e questo per il contesto caratterizzato da molteplici criticità sia amministrative, dovute all’emergenza sanitaria continua sia del mercato, legate alla scarsità di manodopera, alla carenza di materiali ed alla anomala crescita dei prezzi unitari in ambito edile. Da qui la richiesta urgente di proroga per scongiurare il rischio di perdere i preziosi finanziamenti, necessari invece ai Comuni per effettuare le piccole opere locali.
L’art. 1, commi 29 e seguenti della legge 160/2019, (Legge di bilancio 2020), come noto, assegna ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici. Si stabilisce l’obbligo per il comune beneficiario del contributo in parola di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
I contributi sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Si prevede il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema di
monitoraggio previsto dal decreto legislativo n. 229 del 2011, classificando le opere sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020”. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento, con decreto del Ministero dell’interno.
Si ricorda che per l’anno 2020, l’ art. 51, comma 1-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 ha disposto la proroga al 15 novembre del termine entro il quale iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale del contributo.
Autore: La redazione PERK SOLUTION