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Permuta immobiliare, il ricorso alla trattativa privata ha carattere eccezionale e residuale

È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ha proceduto, mediante trattativa privata, alla permuta di un proprio bene, previa sdemanializzazione dello stesso, con altro di proprietà del controinteressato e contestualmente previsto la costituzione di una servitù ad uso pubblico su un pezzo di terreno di proprietà del ricorrente. È quanto stabilito dal TAR Veneto, Sez. I, sentenza 5 gennaio 2021, n. 13.
I giudici rilevano che l’alienazione di beni pubblici debba essere, di norma, preceduta dall’instaurazione di procedure competitive tra più aspiranti all’acquisizione del medesimo bene; il ricorso alla trattativa privata ha, invece, carattere eccezionale e residuale (la regola è, dunque, la gara, mentre la trattativa privata è l’eccezione). Al riguardo, l’art. 192 D.lgs. 267/2000 prescrive che la determina a contrarre debba essere preceduta dall’indicazione delle modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base. Inoltre, l’art. 12, comma 2, della l. n. 127/1997 dispone che i Comuni e le Province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico-contabile e sempre che siano assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell’ente interessato. Ai sensi dell’art. 41 del RD 827/1924 la trattativa privata costituisce modalità di alienazione ammissibile solo nei casi ivi espressamente previsti.
Nel caso di specie l’Amministrazione non ha adeguatamente motivato (difetto di motivazione) in ordine alle ragioni per le quali ha deciso di procedere alla stipula di un contratto di alienazione (permuta) di un terreno comunale mediante trattativa privata; e ciò benché alla stessa amministrazione comunale fossero pervenute relativamente al terreno di cui trattasi altre manifestazioni d’interesse.
Tale modus operandi, caratterizzato dalla mancata esternazione delle eccezionali ragioni che giustificano il ricorso alla trattativa privata e dall’assenza di ogni forma di pubblicità della decisione di cedere a terzi l’immobile, rende illegittimo l’atto impugnato, che deve essere pertanto annullato, tenuto, altresì, conto che con esso l’Amministrazione ha previsto la costituzione di una servitù di passaggio sul fondo di proprietà del ricorrente senza notiziarlo, in alcun modo, dell’avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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