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Perequazione rifiuti: Arera conferma il versamento in base al “fatturato” e non sul riscosso

Come evidenziato dalla Circolare n. 59/2024/RIF, entro il termine del 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Con comunicato del 27 gennaio 2025, l’ARERA – nel ricordare che per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati – ribadisce che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Principio che emerge nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

La precisazione di Arera si contrappone al recente orientamento delle Corte dei conti, Sez. Liguria, che con le due deliberazioni, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n. 386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Ad avviso dei giudici contabili, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, devono effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. La Corte ha evidenziato, inoltre, l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

ARERA non sembra interessata a questo dispositivo, forse – come evidenziato da IFEL – per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

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