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Per un sindaco è inconferibile l’incarico di presidente di consorzio di gestione di servizi della stessa zona

Con Atto del Presidente approvato dal Consiglio nella seduta del 30 luglio 2024, l’ANAC ha evidenziato che il sindaco di un Comune facente parte di un consorzio di gestione di servizi sociali non può essere allo stesso tempo presidente del Cda del consorzio con funzioni gestionali. Questo in base al decreto legislativo n. 39/2013, articolo 7.

Il decreto legislativo n. 39/2013 sancisce, infatti, che: “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico, ovvero a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti – lettera c) – gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale”.

L’Anac ha stabilito l’inconferibilità, sia in ragione dei poteri ad esso connessi, sia alla luce di quelli attribuiti al CdA nel suo complesso, che rendono tale ruolo riconducibile a quello di amministratore di ente pubblico (vedi articolo 1, del d.lgs. n. 39/2013).

 

La redazione PERK SOLUTION

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