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Per l’assoggettamento a imposta ipocatastale rileva la classificazione dell’immobile

Nei trasferimenti immobiliari l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale dipende dalla categoria catastale dell’unità immobiliare oggetto di trasferimento, mentre non rileva la destinazione principale dell’edificio di cui la singola unità immobiliare alienata fa parte. È il principio sancito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12000 del 19 giugno 2020. Secondo i giudici, ’accatastamento depone per il carattere strumentale del bene. La distinzione tra immobili ad uso abitativo e immobili strumentali deve essere operata con riferimento alla classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo. Secondo la disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10 bis, d.l. 223 del 2006, convertito in legge 248 del 2006: ” Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ” b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenza che importano il trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8 ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”. Dalla lettura della norma emerge che le imposte ipotecarie e catastali debbono essere applicate in misura proporzionale anche se relative ad atti di trasferimento di immobili strumentali, ed un immobile è strumentale quando è accatastato in categoria A/10. Inoltre, in tema d’imposte ipotecarie e catastali, a seguito delle innovazioni apportate al d.lgs. n. 347 del 1990 dalla disciplina introdotta dall’art. 35, comma 10 bis, lett.a), del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla I. n. 248 del 2006, tali imposte devono essere applicate in misura proporzionale anche se relative al trasferimento di beni immobili strumentali ed indipendentemente dall’assoggettamento di questi ultimi ad IVA” (Cass. n. 17284 del 2017; cfr. Cass. n. 22768 del 2016). Da ciò deriva, al contempo, la non pertinenza al decisum della tesi difensiva sostenuta dalla controricorrente, secondo cui il passaggio da una categoria funzionale ad un’altra assumerebbe rilievo ai fini del regime tributario applicabile solo se il mutamento di destinazione d’uso, nel caso concreto da abitazione ad ufficio, richieda la realizzazione di opere edilizie che ne comportino la radicale trasformazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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