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Per il risarcimento danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa della P.A.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, con sentenza del 17 maggio 2023, n. 1647, ha ricordato che in tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, ai fini del risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima aggiudicazione di un appalto non occorre provare la colpa dell’Amministrazione, trattandosi di responsabilità di tipo oggettivo.

Ai fini del risarcimento del danno in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, dopo la nota sentenza 30 settembre 2010, C-314/09 della Corte di giustizia dell’Unione europea, non assume più rilievo il carattere colpevole della condotta della pubblica amministrazione e ciò anche quando si tratti di appalti sotto soglia comunitaria (C.d.S., Sez. V, 8 novembre 2012, n. 5686).

È, invero, ormai consolidato l’indirizzo del giudice amministrativo, per il quale “per unanime indirizzo della giurisprudenza amministrativa, la responsabilità per danni conseguenti all’illegittima aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell’elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità, negli appalti pubblici, è improntata – secondo le previsioni contenute nelle direttive europee – a un modello di tipo oggettivo, disancorato dall’elemento soggettivo, coerente con l’esigenza di assicurare l’effettività del rimedio risarcitorio” (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. IV, n. 912/2021).

 

La redazione PERK SOLUTION

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