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Parità di genere nelle giunte dei comuni aventi popolazione inferiore a 3000 abitanti

Le disposizioni sulla parità di genere nelle giunte dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti non hanno un mero valore programmatico ma assumono carattere precettivo. Il Ministero dell’interno, con parere del 9 giugno 2023, ricorda che ai sensi del comma 137 dell’art.1 della legge n. 56/2014 nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico.

Per quanto concerne i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, occorre tenere conto che, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del TUEL, come modificato dalla legge n. 215/2012, è previsto che gli statuti comunali e provinciali stabiliscano norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. La normativa va letta alla luce dell’art. 51 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n.1/2003, che ha riconosciuto dignità costituzionale al principio della promozione della pari opportunità tra donne e uomini.

In proposito, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 406/2016, ha osservato che l’effettiva impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere “adeguatamente provata”. Peraltro, considerato che nello statuto comunale risulta prevista la figura dell’assessore esterno al consiglio, un’ulteriore modalità di individuazione del componente dell’organo esecutivo che garantisca il principio della parità di genere potrà essere esperita affidando l’incarico assessorile ad un soggetto esterno al consiglio comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

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