La Corte dei conti, Sez. Umbria, con deliberazione n. 130/2020 ha fornito dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 48 del D.L. 18/2020, cd. decreto Cura Italia, concernente la sospensione dei servizi educativi e scolastici, come sostituito dall’articolo 109 del decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), che autorizza le pubbliche amministrazioni – durante il periodo della sospensione dei predetti servizi – al pagamento dei gestori privati sulla base delle risorse disponibili.
L’art. 48, comma 1 del DL 18/2020, come riscritto dall’art. 109 del DL 34/2020 stabilisce, in sintesi, che le pubbliche amministrazioni forniscano, avvalendosi del personale dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forma individuale a domicilio, a distanza o negli stessi luoghi ove i servizi si svolgono normalmente, tramite coprogettazioni con i gestori e utilizzando i fondi ordinari destinati a tali finalità. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le pubbliche amministrazioni procedano al pagamento delle prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità stabilite dal comma 1, nonché di un’ulteriore quota, che, sommata alla precedente, darà luogo ad una corresponsione complessiva di entità pari all’importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio.
I magistrati contabili hanno precisato che nelle ipotesi in cui le prestazioni siano effettuate in altra modalità, in deroga alla normativa vigente ai sensi del d.lgs. 50/2016 e previo accordo tra le parti, le stesse dovranno essere retribuite nei seguenti termini:
a) quota parte dell’importo è dovuta per l’erogazione del servizio standard secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivo svolgimento dei servizi da parte del gestore;
b) un’ulteriore quota è corrisposta per il mantenimento delle strutture interdette in modo tale che siano immediatamente disponibili ed in regola con le disposizioni vigenti all’atto della ripresa delle normali attività;
c) è eventualmente riconosciuta al gestore, a copertura delle spese residue incomprimibili, una terza quota, ridotta, per compensazione, da eventuali “entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti” già incassati, cui non corrisponda la prestazione di servizio e da “altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”