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Paga la tassa rifiuti il gestore di un’attività commerciale all’interno di un edificio scolastico

Il gestore di un bar all’interno di un edificio scolastico è tenuto al pagamento dell’imposta sui rifiuti. La CTR per il Piemonte, con sentenza del 15.06.2021, n. 428/5, ha accolto l’appello promosso dal Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in materia di avviso di pagamento per Tassa Raccolta Rifiuti per l’anno d’imposta 2013, che accoglieva il ricorso del gestore ritenendolo fondato perché la tassa relativa ai rifiuti non figurava tra gli oneri posti a carico del gestore aggiudicatario del bando pubblico e per il fatto che l’art. 33-bis del D. L. n. 248/2007 convertito in L. n. 31/2008 prevedeva che detto onere fosse corrisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente ai Comuni.
Secondo i giudici d’appello, la circostanza che nel bando di gara per la gestione del servizio bar e ristoro all’interno delle scuole statali si precisi che l’aggiudicatario sia tenuto al pagamento delle utenze per fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento non vuole affatto dire che “altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria” non ve ne siano.
La tassa raccolta rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è un’obbligazione estranea al bando di aggiudicazione, ma ciò nonostante è un’obbligazione periodica e cogente in capo all’aggiudicatario.
Spiegano inoltre i giudici che l’esenzione di cui gode il Ministero della Pubblica Istruzione non è in alcun modo estendibile a chi all’interno delle strutture scolastiche svolga attività commerciali, anche se le stesse siano svolte in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica. Tale obbligazione tributaria è altresì autonoma o indipendente rispetto all’esenzione dalla tassa locale accordata al Ministero per le scuole statali site nel territorio comunale e non può certo avvantaggiarsene un soggetto giuridico privato e distinto dal Ministero medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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