La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 35/2021/PRSE, nell’ambito dell’attività di controllo dei questionari sui rendiconti 2017 e 2018 di un Comune, ha rilevato che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, concernenti i debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione. A tal riguardo, la Sezione ha rammentato che la norma citata dispone che la relazione sulla gestione da allegare al rendiconto dell’ente territoriale debba riportare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, aggiungendo che: “la predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione. In tal caso l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La verifica dei crediti e debiti reciproci risponde all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati.