La Corte dei conti, Sez. Campania, con deliberazione n. 96/2020, fornisce il proprio parere in merito ai limiti costituzionali e legali alla rinegoziazione (ovvero la ristrutturazione) di debiti finanziari originariamente contratti per spese non qualificabili come di investimento, e tuttavia stipulati sulla base di apposite leggi, regionali e statali, che tali operazioni hanno legittimato disciplinandole con apposite norme. Il quesito della Regione Campania viene posto in relazione agli obblighi/facoltà legali di rinegoziazione introdotti da varie leggi:
– l’art. 1, commi 71-77, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005);
– l’art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);
– l’art. 45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.
Le suddette norme passate consentono di attivare una procedura di rinegoziazione/ristrutturazione del pregresso indebitamento, in ragione di condizioni di mercato più favorevoli rispetto al momento della stipula. La Regione osserva che tali norme pongono, in capo alla stessa, un vero e proprio obbligo di attivarsi per la rinegoziazione, in presenza di una concreta possibilità di riduzione della passività finanziaria complessiva, al lordo degli oneri comunque denominati. All’uopo chiede alla Sezione di precisare se e quando l’operazione di rinegoziazione/ristrutturazione costituisca “indebitamento” e quando realizzi spesa diversa da “investimento”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, commi 17, 18 e 19 della L. n. 350/2003 e dell’art. 119, comma 6 Cost. Allo stesso tempo chiede di sapere se e quando la “rinegoziazione/ristrutturazione” sia impedita, nel caso che la spesa originariamente finanziata non sia di investimento, eppure autorizzata da apposita norma di legge ordinaria. Partendo dall’assunto che la “rinegoziazione” si inquadra nel più generale fenomeno della “revisione” dei contratti,
Nel merito, la Sezione statuisce che:
- la rinegoziazione/revisione, in presenza di norme di legge che in tal senso facoltizzano le pubbliche amministrazioni debitrici, è un obbligo per gli istituti finanziatori, tanto più se si tratta di pubbliche amministrazioni, in quanto a ciò esse sono tenute in virtù del generale principio di leale cooperazione;
- le operazioni di revisione/rinegoziazione non sempre costituiscono indebitamento, ma lo sono solo in caso di espansione del valore finanziario complessivo della restituzione;
- in ogni caso, non può costituire ostacolo alla rinegoziazione/revisione l’eventuale originario contrasto dell’operazione di indebitamento con l’art. 119 comma 6 Cost., quando essa è stata conclusa sotto l’impulso e l’egida di una legge ordinaria che espressamente la consentiva per una finalità diversa.
In tale caso e sotto tale profilo, ferma restando la necessità di verificare la validità del negozio in relazione agli altri limiti, la doglianza di illegittimità non può essere diretta al negozio, ma alla legge che si interpone tra negozio e Costituzione, rendendo valido e legittimo l’indebitamento (e la correlata operazione tramite cui è stato) contratto sotto il profilo della finalità.