La Corte dei conti, Sezione Liguria, con deliberazione n. 10/2021, richiamando, il proprio precedente orientamento espresso con deliberazione n. 11/2020, ha ribadito che sebbene il principio contabile, paragrafo 5.2, lett. a), Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 auspichi, e non obblighi, gli accantonamenti annuali nelle more della firma del CCNL, l’accantonamento della somma in parola risponde, comunque sia, ad un criterio di sana gestione che l’ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall’attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi. L’obbligatorietà dell’accantonamento è ritraibile dal D. Lgs. 165/2001, art. 48, comma 2, primo periodo (“…gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci nel rispetto dell’art. 40, comma 3-quinquies”), e comma 4, secondo periodo (“per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto, l’autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di spesa ”).