Decorre dall’anno di imposta 2022 l’obbligo di utilizzare, ai fini dell’invio telematico al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.
Lo chiarisce il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 7/D del 21 settembre 2021. In esito alle modifiche del citato art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 recate dall’art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi alla generalità dei tributi comunali, il che consente ai contribuenti e agli intermediari di individuare con certezza le aliquote o le tariffe, nonché la disciplina del prelievo rimessa all’autonomia regolamentare, sulla cui base deve essere determinato il tributo dovuto per ciascun ente locale e per ciascun anno d’imposta . Con riferimento, invece, ai tributi delle province e delle città metropolitane, la pubblicazione sul sito internet dipartimentale costituisce condizione di efficacia delle delibere in materia di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori (imposta RC auto), mentre svolge una finalità meramente informativa per i restanti prelievi.
Il decreto del 20 luglio 2021 prevede che l’invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie debba avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ad eccezione delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF, per le quali, fermo restando l’obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Considerato che al momento dell’entrata in vigore del decreto l’attività di trasmissione degli atti relativi all’anno d’imposta 2021 era già ampiamente avviata, l’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico dallo stesso definito deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi. Nessun ulteriore onere grava, pertanto, in capo ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno già eseguito la trasmissione degli atti concernenti l’anno 2021, né, del resto, per ragioni di uniformità, al rispetto delle specifiche tecniche del formato elettronico sono tenuti gli enti che devono ancora provvedere a tale adempimento.
Autore: La redazione PERK SOLUTION