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Nota Anci sullo svolgimento delle sedute degli organi in modalità da remoto o mista

Anci, al fine di fornire linee di indirizzo operative e fugare possibili dubbi interpretativi, ha predisposto una nota per supportare gli enti circa la possibilità di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista ( in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza dello scorso 31 marzo.
La nota ricorda come gli enti locali abbiano la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani. Talune amministrazioni locali, ancor prima dell’entrata in vigore della normativa emergenziale, in ottemperanza all’art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione digitale – CAD), avevano già adottato norme statutarie o regolamentari che danno facoltà a tutti o solo ad una parte dei componenti della giunta o delle commissioni consiliari di partecipare alle riunioni in videoconferenza senza raggiungere fisicamente la sede comunale. La ratio legis dell’articolo 73 del DL 18/2020 quale norma emergenziale era, invece, quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.  La norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l’aspetto relativo alla deroga appena descritta. Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di
tale strumento regolamentare della materia “de qua”. Unica fattispecie che residua e su cui invece Anci ritiene sussistano forti dubbi
interpretativi circa la sua praticabilità giuridica è quella relativa all’ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell’emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

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