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Non spetta l’esenzione ICI agli enti religiosi per lo svolgimento di attività commerciale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18831/2020, ha accolto il ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’esenzione ICI di un fabbricato di proprietà di un Ente religioso adibito ad uso scolastico. La Corte – rifacendosi a un costante indirizzo – ha ribadito che “non era quindi sufficiente provare che l’attività, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale.” Ai fini dell’esenzione, risulta necessario accertare la sussistenza di due requisiti, uno soggettivo ovvero la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo ovvero che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Continua la Corte “sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attività recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioè esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico”.
Secondo la Cassazione, “la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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