L’art. 33, co. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 27 dicembre 2019, n. 162 e ss.mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni. Le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall’art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente. I vincoli applicabili alla spesa per il personale delle Unioni di Comuni restano quelli stabiliti dalle norme richiamate nei principi affermati nelle deliberazioni n. 8/2011/SEZAUT/QMIG e n. 20/2018/SEZAUT/QMIG”. Sono i principi di diritto enunciati dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2021/QMIG, risolvendo una questione di massima in merito alle modalità di calcolo dello spazio assunzionale delle Unioni di Comuni, ai sensi dell’art. 33, co. 2, del d.l. n. 34/2019, disattendendo la lettura “espansiva” della norma, effettuata dalla Sezione regionale per la Lombardia con deliberazione n. 109/2020, la quale ha operato un’estensione applicativa dell’art. 33 del d.l. n. 34/2019 che si discosta dal tenore letterale delle norme di riferimento.