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Non è consentita l’iscrizione a ruolo delle entrate pubbliche senza titolo esecutivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza 04/03/2022, n. 7188, ha stabilito che non è consentita l’iscrizione a ruolo di un’entrata pubblica, ma di natura privatistica, in mancanza di titolo esecutivo. Il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, è subordinato – dall’art. 21 del citato D.Lgs., e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. Se ciò vale per il conseguimento del canone per l’occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico, vale a dire la COSAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della L. n. 448 del 1998, lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa – come nel caso che occupa – consista in realtà nella indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica. L’iscrizione a ruolo è subordinata al combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2 e art. 21, in base al quale, salvo che sia diversamente previsto da particolari disposizioni di legge, le entrate dei Comuni aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

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