Skip to content

Non applicabile la sospensione dei termini alla rateizzazione delle sanzioni pecuniarie per violazione al CdS

L’art. 103 del D.L. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia, convertito con modificazioni dalla legge 27/2020 dispone, come noto, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (prorogato al 15 maggio 2020 dall’art. 37 del D.L. 23/2020 convertito, con modificazioni, dalla n.  40/2020, c.d. decreto Liquidità). L’ambito di applicazione della sospensione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. La sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori, nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo i termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis). A tal riguardo, il Ministero dell’Interno, con nota del 4 settembre 2020, ha fornito parere negativo circa la legittimità della sospensione dei termini di pagamento, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 103 del D.L. 18/2020, anche per le rateizzazioni concesse per le sanzioni pecuniarie per violazione al Codice della strada (art. 202-bis). Secondo la nota, essendo tassativa l’individuazione delle fattispecie per le quali la sospensione dei termini è considerata legittima e non figurando, tra queste, il pagamento delle rate di ammortamento dei procedimenti di rateizzazione concessi ai sensi dell’art. 202-bis CdS, non è possibile fare ricorso a interpretazioni estensive o analogiche di tali disposizioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli