Anac, con parere di precontenzioso n. 9 approvato dal Consiglio di Anac del 14 gennaio 2025, ha evidenziato che in caso di sentenza di condanna non definitiva, con sanzione interdittiva non esecutiva, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica dell’operatore economico. Deve, invece, valutare il reato-presupposto a cui è stato condannato in via non definitiva l’operatore economico nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi e nei termini di cui all’art. 98 del codice. Spetta, inoltre, in via esclusiva alla stazione appaltante valutare le misure di self cleaning adottate dall’operatore economico.
Nel caso di specie, l’ente istante ha chiesto se la presenza di una sentenza di condanna non definitiva con applicazione di una sanzione interdittiva (della durata di due anni) comporta l’esclusione automatica dell’operatore economico, oppure se deve essere valutata discrezionalmente dalla stazione appaltante.
L’Autorità che nel caso in cui venga irrogata con sentenza sia necessario che la condanna penale sia definitiva ed esecutiva. Tale presupposto si desume in via sistematica dall’art. 650 c.p.p., dall’art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 231/2001, dall’art. 96, comma 8, del codice, nonché dai principi di tassatività (sia in tema di sanzioni che di cause di esclusione) e di colpevolezza (applicabile anche alle persone giuridiche)”. La stazione appaltante deve valutare il reato-presupposto ex d.lgs. n. 231/2001, nell’ambito del grave illecito professionale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 98, comma 3, lett. h), n. 5) e comma 6, lett. h), del codice che annettono rilevanza, anche a carico dell’operatore economico ex d.lgs. 231/2001, alla contestata o accertata commissione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, indipendentemente dall’applicazione di sanzioni interdittive”.
La redazione PERK SOLUTION