L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 240 ha ribadito che sono esenti le prestazioni rese da terzi presso una casa di riposo, anche se distintamente specificate, sempre che le stesse, nella loro interezza e sostanzialmente, caratterizzino la gestione globale della RSA, la cui titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante, il quale si limita ad una mera attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo. Nel caso di specie, l’istanza di interpello è stata presentata da un Società che gestisce l’assistenza socio sanitaria agli ospiti di una Residenza Sanitaria Residenziale, amministrato da un Ente no profit religioso, autorizzato allo svolgimento dell’attività di casa di riposo per anziani secondo le specifiche normative nazionali e regionali. La Società precisa, inoltre, che è in trattativa per la sottoscrizione di un altro contratto per la fornitura degli ulteriori servizi di ristorazione e lavanderia, così che siano forniti in modo globale servizi sanitari, socioassistenziali ed alberghieri (c.d. global service). Per l’Agenzia è possibile riconoscere l’esenzione da IVA di cui all’articolo 10, primo comma, n.21) del Decreto IVA solo a seguito della stipula del nuovo contratto, che prevede i servizi di ristorazione e lavanderia in aggiunta alle prestazioni già rese in base al contratto in corso di esecuzione. Ciò non toglie che le “singole prestazioni” previste dall’attuale contratto possano essere fatturate in regime di esenzione IVA ove abbiano le caratteristiche per rientrare in una delle fattispecie previste dal citato articolo 10.