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Nessuno aumento dell’IRAP per le PA nel caso di automatismi fiscali nel settore sanitario

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2021, chiarisce che l’aliquota “speciale” dell’IRAP dell’8,5% destinata alle amministrazioni pubbliche, non possa essere maggiorata perché non soggetta all’aggiornamento automatico previsto dalla vigente legislazione nel settore sanitario per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari. La società istante ha chiesto di conoscere se nelle regioni Calabria e Molise l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP applicabile alle Amministrazioni pubbliche sia quella dell’8,5 per cento, come affermano le regioni interpellate, o se detta aliquota debba essere anch’essa maggiorata di 0,15 punti percentuali, e cioè della misura riportata nel Comunicato Stampa dell’Agenzia delle entrate del 1° luglio 2020. Il Dipartimento ricorda che le aliquote dell’IRAP sono individuate dall’art. 16 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che al comma 1 dispone che l’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria – attualmente pari al 3,9 per cento – “salvo quanto previsto dal comma 2…”, che fissa l’aliquota per le Amministrazioni pubbliche nella misura dell’8,5 per cento. La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplinata dal comma 3 dello stesso art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che consente alle Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Il chiaro tenore letterale dell’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997 rende evidente che agli enti impositori non è consentito incrementare l’aliquota “speciale” di cui al comma 2 stabilita per le Amministrazioni pubbliche, che, quindi, a differenza delle altre aliquote, non può essere soggetta a variazioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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