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Nessuna incompatibilità tra la carica di assessore comunale e l’incarico di P.O. presso la Provincia

Con la delibera n. 580 del 28 luglio 2021, l’ANAC ha chiarito che non sussiste l’ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 12, comma 4 lettera b) del d.lgs. n.39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa, non assimilabile ad incarico dirigenziale, presso una amministrazione provinciale assuma la carica di componente della giunta di un comune nella stessa regione. La disciplina in esame, di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 39/2013, prevede che: “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili […] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti […] ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico”.
Al fine di accertare la sussistenza di violazioni dell’art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 in materia di incompatibilità, occorre valutare se l’incarico di posizione organizzativa conferito presso l’Ente sia assimilabile ad un incarico dirigenziale, in base alla definizione dell’art. 1, comma 2, lettera j) del d.lgs. n. 39/2013. Per incarichi dirigenziali interni, secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 2, lettera j), del d.lgs. n. 39/2013, si intendono “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’ amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”. Proprio in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 39/2013 anche ai titolari di posizioni organizzativa in un ente locale, l’ANAC si è già espressa su una fattispecie assimilabile, con l’orientamento n. 4 del 15 maggio 2014, riformulato in data 19 marzo 2015, a tenore del quale: «Sussiste l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013». L’orientamento sopra richiamato fa esplicito riferimento ad una P.O. conferita ai sensi dell’art. 109, co. 2, del TUEL, assimilabile ad un incarico dirigenziale.
Nel caso in cui, invece, l’incarico sia riconducibile alla tipologia di cui all’art. 13 co. 1 lett. b) del CCNL 2016-201 (ossia: “lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14.”) e non ai sensi dell’art. 109, comma 2, del TUEL, lo stesso non integra la fattispecie di incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 4 dell’art. 12 del d.lgs. 39/2013.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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