Con la Risoluzione n. 3/Df del 17 aprile 2020, il Dipartimento delle finanze ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito della notifica degli atti di accertamento esecutivo di cui all’art. 1, commi da 796 a 801 della legge 7 dicembre 2019, n. 160. La norma disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione della riscossione delle proprie entrate, a norma dell’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, concedono la rateazione delle somme. Modalità che possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie. La potestà regolamentare in materia di accertamento e riscossione dei tributi trova comunque un limite solo nelle materie costituzionalmente coperte da riserva di legge (sanzioni, procedure contenziose, casi di prelievo obbligatorio non attribuito alla fiscalità locale). A tal riguardo, si ricorda che i commi 796 – 797 disciplinano la dilazione del pagamento delle somme dovute in assenza di regolamentazione da parte degli enti. In particolare, ai sensi del comma 797 l’ente, con propria deliberazione (in ottemperanza alla potestà conferita dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, fermo restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro. Il Ministero richiama l’attenzione sull’appena citata durata ritenendo che sia l’unica modalità cui non sia possibile derogare con la potestà regolamentare, proprio perché il Legislatore ha inteso tutelare in tal senso i diritti del debitore.