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Modalità di adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 95/2020, in risposta ad una serie di quesiti formulati da un Comune, ha chiarito che l’adeguamento del limite del trattamento accessorio nel 2020 deve essere effettuato sommando i valori del fondo dei dipendenti e dello stanziamento delle posizioni organizzative. Di conseguenza, per determinare il costo medio pro-capite occorre procedere sommando il valore del fondo per la contrattazione decentrata con il valore complessivo delle risorse destinate al finanziamento delle P.O. e dividere l’importo risultante per il numero di tutti i dipendenti in servizio al 31/12/2018, comprese le posizioni organizzative.
Secondo la Sezione, l’interpretazione letterale dell’art 33 della D.L.34/2019 non consente una scissione tra le due componenti in quanto la disposizione, dopo aver affermato la necessità di garantire “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa“, aggiunge l’espressione “nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” . Tale interpretazione oltre ad essere supportata dal dato letterale, è suffragata dal richiamo della disposizione stessa all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, che stabilisce “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”, fissando un limite al “trattamento accessorio” globalmente inteso senza distinzione alcuna ai fini della determinazione del tetto massimo. Per stabilire il valore medio pro capite previsto dall’art 33, comma 2, del D.L. 34/2019, non vi sono, quindi, elementi che possano portare a una diversificazione dei fondi ai fini che qui interessano. D’altra parte anche sotto un profilo logico e pragmatico non sarebbe di nessuna utilità considerare in maniera distinta le risorse delle P.O. per determinare un valore medio delle stesse non solo per la diversificazione notevole dei valori che possono interessare le posizioni organizzative, ma soprattutto perché in caso di costituzione di nuove posizioni organizzative la norma non consentirebbe una variazione in aumento del suddetto valore medio.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION
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