La RGS ha fornito chiarimenti in merito agli oneri relativi la stabilizzazione delle posizioni di comando, ai sensi dell’art.30 del d.lgs. 165/2001, con riferimento specifico alla mobilità da Regioni e Comuni.
La nota ricorda che con il nuovo sistema delineato dall’intervento normativo di cui all’articolo 33, commi 1,1-bis e 2, del decreto legge n. 34/2019, il legislatore ha introdotto, rispettivamente, per le Regioni a statuto ordinario, le Province e le Città metropolitane, ed i Comuni un innovativo principio in materia di facoltà assunzionali basato sulla sostenibilità finanziaria, in sostituzione del precedente criterio fondato sul turn over, introducendo una nuova disciplina maggiormente flessibile per il reclutamento di personale.
In tale modificato assetto di regolamentazione normativa, la neutralità finanziaria della mobilità sopra richiamata non può essere utilmente riconfermata ai fini della determinazione degli spazi assunzionali degli enti, essendo gli stessi ora correlati alla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in relazione a specifici valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale (senza alcuna differenziazione tra le diverse modalità di reclutamento e la diversa natura del rapporto: concorso, mobilità, tempo indeterminato, tempo determinato, ecc.) al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Per quanto attiene la concreta entrata in vigore del nuovo assetto normativo, il citato articolo 33 ha previsto l’emanazione di specifici decreti attuativi dei nuovi principi in materia di facoltà assunzionali, demandando agli stessi l’individuazione della data di entrata in vigore della nuova regolamentazione, di cui di seguito si riepiloga l’attuale situazione.
Per quanto riguarda Province e Città metropolitane, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, non risulta ancora emanato. Pertanto, fino all’adozione di tale provvedimento, le amministrazioni di altri comparti che acquisiranno personale in mobilità da tali enti potranno considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica.
Con riferimento ai Comuni, il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dell’interno del 17 marzo 2020, all’articolo 1 (Finalità, decorrenza e ambito soggettivo), ha disposto l’applicazione delle nuove regole in materia di assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 20 aprile 2020. Al riguardo, si fa presente che con la Circolare del 13 maggio 2020 a firma congiunta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno (registrata dalla Corte dei conti) esplicativa del predetto decreto attuativo, è stato chiarito che “Al fine di non penalizzare i comuni che, prima della predetta data, hanno legittimamente avviato procedure assunzionali con il previgente regime, anche con riguardo a budgets relativi ad anni precedenti, si ritiene che, con riferimento al solo anno 2020, possano esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis della legge n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente…”.
Pertanto, a decorrere dalla predetta data del 20 aprile 2020, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che si sono avvalsi della facoltà di applicare transitoriamente la previgente normativa di cui al punto 1.1 della circolare 13 maggio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalla medesima, codesto Dipartimento potrà considerare l’assunzione neutrale, per il solo anno 2020, ai fini della finanza pubblica.
Viceversa, se l’acquisizione di personale discende da mobilità dai Comuni che non rientrano nelle procedure transitorie conservative della previgente normativa sopra richiamata, codesto Dipartimento non potrà considerare l’assunzione neutrale ai fini della finanza pubblica,
ma dovrà effettuarle a valere sulle facoltà assunzionali.