La direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell’Interno, a seguito di numerose richieste da parte di privati cittadini che necessitano informazioni circa la procedura da seguire per ottenere la restituzione delle somme erroneamente o indebitamente versate, con particolare riferimento a quelle relative alle sanzioni amministrative a seguito di verbali Covid-19 ribadisce, con una nota inviata a tutti i prefetti, che la pratica di rimborso è di competenza della prefettura della provincia di residenza o domicilio dell’istante, alla quale lo stesso potrà rivolgersi. A tal fine occorrerà acquisire apposita istanza da parte degli interessati, nonché la documentazione comprovante il versamento.
Nel caso di istanza presentata da privati – come era già stato indicato con la circolare prot. n. 10111 del 9.2.2017 – è dovuta l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 ai sensi dell’art. 3 della Tariffa (allegato A) annessa al D.P.R. 26/10 1972, n. 642 e s.m.i., fatti sa lvi i casi di esenzione specificati dalle tabelle di cui all’allegato B dello stesso D.P.R..
Per quanto riguarda, invece, la restituzione di somme erroneamente/indebitamente versate relative al contributo per il rilascio del permesso di soggiorno, invece, a seguito dell’istituzione dell’apposito capitolo di spesa la competenza è stata trasferita al Dipartimento della Pubblica sicurezza – direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, indirizzo pec (dipps.dircentimm.aagg@pecps.interno.it) che ha già diramato circolari alle prefetture-Utg in merito all’iter di rimborso.