In merito alla questione controversa relativa alla configurabilità, o meno, del reato di peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno, da parte dell’albergatore, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del DL 34/2020, c.d. decreto Rilancio, la Corte di Cassazione – che già si era pronunciata sull’argomento – con la sentenza n. 18320/2021, ha rilevato che se è vero che l’art. 358 cod. pen. attribuisce la qualifica di incaricato di pubblico servizio a coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, è imprescindibile l’esame dei caratteri qualificanti dell’attività in concreto svolta dai soggetti per definirla pubblico servizio e, altresì, che tale attività non si concreti in semplici mansioni di ordine o si esaurisca in attività di prestazione d’opera meramente materiale e che non si esaurisce nella mera destinazione, a finalità pubbliche, delle somme riscosse.
Nel caso di specie, la questione sottoposta allo scrutinio dei giudici ha riguardato il ricorso presentato da un albergatore, condannato dal Tribunale per il delitto di peculato (ex art. 314 del c.p) per non aver versato, per quattro anni, nelle casse del Comune le somme spettanti a titolo di imposta di soggiorno. Il difensore dell’albergatore, nel chiedere l’annullamento della sentenza impugnata, denunciandone vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, rappresenta che la sentenza impugnata, che si è lungamente soffermata sulla disciplina legislativa, ha, invece omesso l’esame del Regolamento del Comune, che costituisce la fonte diretta dell’obbligo imposto al ricorrente ed offre le coordinate giuridiche applicabili al caso in esame. I giudici di cassazione, con l’annullamento della sentenza impugnata e relativa trasmissione degli atti, per ulteriore corso, al Tribunale, ritengono che – ai fini di individuare il contenuto del rapporto intercorrente tra il comune e i gestori delle strutture operanti nel territorio – assumono rilievo decisivo i regolamenti comunali che potrebbero fornire elementi per non ritenere sussistente, in capo al gestore della struttura alberghiera, l’esercizio di poteri latu sensu pubblicistici nella fase della determinazione e versamento dell’imposta dell’importo dovuto: tale fase è incentrata sull’adempimento di obblighi essenzialmente dichiarativi e sull’assoggettamento ai poteri di accertamento e controllo dell’amministrazione comunale. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, ai fini della qualificazione soggettiva del gestore della struttura come incaricato di pubblico servizio, sulla scorta degli elementi evincibili dal Regolamento, non sono stati accertati elementi che connotino in senso immediatamente “pubblicistico” neppure l’attività svolta nella fase in cui il gestore della struttura procede all’incasso dell’imposta dal momento che la responsabilità diretta del gestore, nella fase del versamento dell’imposta al Comune, si pone in termini di incompatibilità ontologica con la configurabilità delle sue mansioni quale agente contabile, cioè di soggetto addetto alla riscossione dell’imposta quale incaricato del Comune. La previsione regolamentare, secondo la quale il gestore risponde direttamente del corretto ed integrale versamento dell’imposta al Comune, suggerisce infatti che le somme dovute dall’esercente appartengono al suo patrimonio e non a quello del Comune sicché risulta difficile configurare il “maneggio di denaro pubblico”, conditio sine qua non al fine di attribuire la qualifica di agente contabile al gestore della struttura ricettiva non potendosi imputare a quest’ultimo alcuna condotta di omesso versamento di denaro già ab origine di pertinenza della pubblica amministrazione, ma soltanto di inadempimento di un obbligo posto direttamente a suo carico nei confronti di quest’ultima.