Il Ministero dell’interno, in merito alla possibilità di corrispondere al sindaco – sospeso ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 e successivamente reintegrato nelle proprie funzioni a seguito di assoluzione con formula piena – l’indennità non percepita per la durata del periodo di sospensione, con parere del 6 giugno 2023, ha evidenziato che l’indennità di funzione non è correlata automaticamente all’elezione del sindaco quanto all’esercizio effettivo del mandato politico. Pertanto l’indennità di funzione non può essere corrisposta per la durata del periodo di sospensione dalla carica elettiva.
L’emolumento, in quanto correlato alla carica, non può essere corrisposto all’amministratore colpito da misure restrittive della libertà personale, che inibiscono l’esercizio delle funzioni elettive.
La redazione PERK SOLUTION