L’incarico di presidente del Cda in una SpA (società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione d’incompatibilità assoluta ex art. 60, D.P.R. n. 3/1957) in rappresentanza del Comune, è attività incompatibile per un pubblico dipendente, e l’autorizzazione allo svolgimento di tale attività lavorativa extraistituzionale rappresenta una condotta gravemente colposa, causativa di danno erariale.
È quanto stabilito dalla Corte dei conti Toscana, Sez. Giurisdizionale, sentenza n. 487 del 29/12/2021, nel giudizio promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di una dirigente scolastica che avrebbe illegittimamente rilasciato l’autorizzazione favorevole ad una docente, per la quale sarebbe stato emesso separato atto di citazione a giudizio, per lo svolgimento di attività lavorativa extraistituzionale assolutamente non autorizzabile, negli anni 2017 – 2019. Per l’esattezza, la docente avrebbe richiesto di essere autorizzata ad accettare l’incarico di presidente del Consiglio di Amministrazione di una società, in rappresentanza del Comune e per la durata di un triennio; pur trattandosi dell’assunzione di una carica in una società avente anche fine di lucro, ergo di attività di natura commerciale in situazione di incompatibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 3/1957, come desumibile expressis verbis dall’oggetto sociale indicato nello Statuto, la convenuta avrebbe accolto l’istanza di autorizzazione, così ponendo in essere una condotta gravemente colposa causativa di danno erariale.
Autore: La redazione PERK SOLUTION