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Limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità

Spetta al consiglio indicare una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti dei consiglieri considerando anche il caso di quelli proclamati, ma non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità. È questa la risposta del Ministero dell’Interno ad una richiesta di parere in merite alle richieste di accesso da parte di consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità.

Al riguardo, il Ministero premette che l’art. 43, comma 2 del TUEL prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti «tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato». La Giurisprudenza in materia ha ribadito che “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale …”. Inoltre “il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente).

Sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste … si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali. Pertanto, non è «sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare».

Per quanto i consiglieri non ancora sottoposti alla verifica delle condizioni di eleggibilità, spetta al consiglio comunale, oltre che trovare soluzioni per le singole questioni, valutare l’opportunità di indicare, con apposita modifica regolamentare, una disciplina puntuale in materia di accesso agli atti, al fine di consentire una più agevole gestione amministrativa delle istanze di accesso.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

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