L’ente non può, di regola, procedere alla rideterminazione dei componenti dell’Organo di revisione, stabiliti nella delibera di nomina intervenuta successivamente all’entrata in vigore del DM 21 dicembre 2018, a condizione che – mancando la previsione normativa di limiti minimi garantiti – i relativi importi risultino rispondenti ai requisiti di congruità e di adeguatezza. È il chiarimento fornito dalla Corte dei conti, Sez. Molise, con deliberazione, n. 75/2020, in risposta ad una richiesta di parere da parte di un Comune, volto ad appurare la possibilità di rideterminare i compensi dei revisori stabiliti, con deliberazione di nomina in data successiva all’emanazione del DM 21 dicembre 2018, in misura inferiore al limite massimo consentito per la fascia demografica di appartenenza del Comune.
Nel caso di specie, ad avviso della Sezione, la scelta adottata dall’Ente, di restare al di sotto del limite massimo previsto, integra l’esercizio di facoltà che si inscrive nella stessa opzione di demandare alla fonte secondaria l’indicazione dei soli limiti massimi dei compensi, ferma la necessità che, mancando l’indicazione di un limite minimo e non essendo consentito al giudice contabile fissarlo in via interpretativa (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG), i relativi importi non siano determinati dal Consiglio comunale in misura così contenuta da non rispettare i richiamati requisiti di congruità e adeguatezza (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 16/2017 e 14/2019).
Si ricorda che l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, nell’atto di orientamento n. 1 del 13 luglio 2017, reputa che la commisurazione del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali al sistema delle fasce demografiche (ex D.M. 20 maggio 2005 prima ed ex D.I. 21 dicembre 2018 ora), vuole individuare non solo il limite massimo del compenso, ma anche il limite minimo, che può ritenersi coincidente con il limite massimo della fascia demografica immediatamente inferiore.
Autore: La redazione PERK SOLUTION