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L’erogazione dei servizi pubblici non può essere a titolo gratuito

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 283/2023/PAR, in riscontro ad un quesito di un Comune, ha rilevato che gli enti non possano stabilire, anche per un periodo limitato di tempo, la totale e generalizzata gratuità dei servizi soggetti a tariffazione. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto Comune se sia legittimo disporre in via eccezionale e per la durata di un anno, l’esenzione generalizzata dal pagamento del servizio di illuminazione votiva, in favore di tutti gli utenti residenti, compensando il concessionario del corrispondente mancato gettito tariffario…”, tenuto conto che non vi sarebbe alcun aggravio sul bilancio dell’ente in quanto verrebbe, a tal fine, utilizzata un’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato.

I giudici ricordano come l’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale rispetto all’art. 117, comma 1, del Tuel (oggetto di abrogazione da parte dell’art. 37, comma 1, lettera b cit. e il cui contenuto in gran parte confluisce nel comma 3) preveda che il principio dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della gestione – che deve indirizzare gli enti affidanti nella determinazione delle tariffe dei servizi – non sia disgiunto dal perseguimento di regimi produttivi che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, e tenendo conto della legislazione nazionale e comunitaria in materia.

Il comma 3 del medesimo articolo 26 prevede espressamente: “… Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori…”. Ad avviso del Collegio, l’art. 26, comma 3 è una norma di stretta interpretazione, che non contempla affatto la gratuità generalizzata del servizio, disposta, tra l’altro, come prospetta il comune istante, in relazione a logiche e circostanze differenti da quelle previste espressamente dalla legge quali, per l’appunto, la sussistenza di una reale e verificata “…condizione di disagio economico o sociale…”; l’applicazione di tariffe cd. agevolate, presuppone, in ogni caso, che l’ente disciplini la soggetta materia con una propria specifica regolamentazione che ne definisca i criteri applicativi e le modalità operative, in esecuzione della politica tariffaria adottata.

Né, a diverse conclusioni può giungersi, in considerazione di quanto affermato dal comune in relazione alla circostanza per cui non vi sarebbe alcun ulteriore esborso gravante sul bilancio dell’ente, attesa l’erogazione liberale da effettuarsi da parte di un privato, per tale specifico fine.

 

La redazione PERK SOLUTION

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